TAR Piemonte, ord. n. 859/2026: disposta verificazione tecnica sul diniego di permesso di costruire per un impianto suinicolo in area a pericolosità idraulica

Con ordinanza del 17 giugno 2026, il TAR Piemonte (Sez. II) ha disposto una verificazione
tecnica sul diniego opposto dal Comune di Mercenasco alla costruzione di due porcilaie
prefabbricate con vasche per liquami, ritenendo che «le esigenze del ricorrente possono
trovare tutela mediante la fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10,
cod. proc. amm.» e incaricando l’Autorità di Bacino del Po di accertare la compatibilità del
progetto con il PAI, la DGR Piemonte n. 8-905/2025 e il Regolamento regionale 10/R/2007
sulle zone vulnerabili da nitrati.

In altre parole, il Collegio ha ritenuto che la complessità tecnica della fattispecie — un
impianto suinicolo non intensivo in zona classificata IIIa dalla Carta di Sintesi del PRG per
elevata pericolosità idraulica — richieda un approfondimento istruttorio prima di qualsiasi
decisione, anche cautelare, rinviando la discussione del merito al 10 febbraio 2027.
In particolare, l’ordinanza si segnala perché la ricorrente ha impugnato anche la stessa DGR
8-905/2025, nella parte in cui qualifica le aree in classe IIIa come «inidonee a nuovi
insediamenti» in senso assoluto, assumendone il contrasto con l’art. 41 della Costituzione.

Il TAR ha così affidato al verificatore un quesito articolato su tre livelli — dissesto
idrogeologico (PAI), pianificazione regionale (DGR 8-905/2025) e tutela delle acque
dall’inquinamento da nitrati (Regolamento 10/R/2007) — la cui risposta potrebbe incidere
sulla stessa legittimità della classificazione assoluta delle aree IIIa operata dalla Regione.
Pertanto, l’esito della verificazione — attesa entro novanta giorni — potrebbe avere
ricadute che vanno oltre il caso singolo, toccando il tema del rapporto tra vincolo
idrogeologico e libertà di iniziativa economica in agricoltura, con particolare riguardo agli
allevamenti non intensivi in zona vulnerabile da nitrati.