Il procedimento per il riconoscimento della parità scolastica impone una fase compartecipata reale e, quindi, un apporto motivo rafforzato nella fase dell’eventuale rigetto dell’accreditamento.

Il TAR Salerno, con decreto monocratico del 04.08.2026, accogliendo le tesi dello studio Salerno, ha sospeso il provvedimento di diniego al  riconoscimento della parità di un istituto e ciò sia in ragione della natura simulta dell’istruttoria sottesa che per la anomala disgiunzione procedimentale/provvedimentale operata dall’Amministrazione che ha notificato solo a fine luglio la parte motiva del diniego.

A tanto aggiungasi la sostanziale elusione dei documentali chiarimenti forniti dall’Istituto e, quindi, la natura acritica delle ragioni poste a fondamento del rigetto della richiesta che  ripropone pedissequamente i rilievi prospettati nella fase di avvio del procedimento.

Il concesso provvedimento cautelare, ancorchè monocratico e nelle more del dispiegamento di eventuali motivi aggiunti, salvaguarda l’inizio dell’anno scolastico e tutela anche i livelli occupazionali (docenti e personale ATA) evidenziando la non inusuale grossolanità delle verifiche effettuate dai competenti USR sui requisiti utili al riconoscimento della parità.