Illegittima la sospensione dell’attività commerciale disposta dal Comune a causa delle immissioni odorigene lamentate dai vicini.
In tema di immissioni odorigene (problema diffuso e connesso prevalentemente alle attività di fast food) la percezione soggettiva non è sufficiente a giustificare la chiusura di un’attività commerciale (nella fattispecie friggitoria o, più comunemente, “cuopperia”).
Il Tar Salerno, sposando le tesi dello studio Salerno, con provvedimento monocratico del 14.06.2022 ha ordinato la riapertura della friggitoria nelle more dei più ampi accertamenti anche sulla valenza dei sistemi di smaltimento fumi e odori alternativi alla classica e impattante canna fumaria.
Detto provvedimento, anche operando un’accorta ponderazione degli interessi in ballo, consentirà la sopravvivenza dell’attività commerciale senza che la stessa possa soggiacere ai “desiderata”del singolo infastidito cittadino.
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