LA VEXATA QUAESTIO DEI VIGILI DEL FUOCO DISCONTINUI TORNA ALL’ATTENZIONE DEL TAR ROMA CHE EVIDENZIA, PER ALTRI ASPETTI, L’IRRAGIONEVOLEZZA DELLA TABELLE SANITARIE DIFFERENZIATE UTILIZZATE A FINI ESCLUDENTI
Sebbene la vicenda dei vigili discontinui si sia già dipanata in un lungo contenzioso
amministrativo e non di meno veda ancora la pendenza di una procedura di
infrazione in commissione europea (procedimento prot. n. CHAP 2016/00012
riunita alla CHAP 2013/2870), accade che uno dei soggetti esclusi dalla procedura di
stabilizzazione per asseriti problemi fisici (ipertensione non ostativa alla attività di
discontinuo ma ostativa per quella di permanente sulla base di una più “stringente”
tabella concorsuale) ma riammesso in ragione di un provvedimento cautelare
dell’Ecc.mo Consiglio di Stato, concluda il corso di formazione, venga
“contrattualizzato” e addirittura promosso nonostante, nel frattempo, il medesimo
massimo consesso della giustizia amministrativa abbia poi respinto nel merito quel
ricorso (seppur ignorando tutte le questioni di costituzionalità e pregiudizialità
comunitaria).
Ed allora, il TAR Roma, con ordinanza n. 4067 del 22.07.2026, in accoglimento delle tesi
dello studio Salerno, valorizzando tali condotte concludenti dell’Amministrazione
tra cui, in primis, la riconosciuta idoneità fisica operativa fino addirittura al 2029 (il
che conferma la fictio operata con la doppia tabella all’atto della attivazione della
procedura di stabilizzazione), ha annullato il provvedimento di esclusione in
esecuzione (dopo 4 anni) del giudicato del Consiglio di Stato ritenendo fondata la
tesi in ragione della quale la riserva iniziale (apposta alla sola ammissione al corso
di addestramento in ragione di un provvedimento cautelare), non si è propagata
atteso che l’Amministrazione, con gli atti incondizionati susseguenti alla detta
ammissione con riserva al corso di addestramento (arruolamento, decreto
assegnazione sede, utilizzazione effettiva per quattro anni, promozione a vigile
esperto, assegnazione patente ministeriale), ha abbandonato definitivamente la
riserva iniziale.
Si tratta di una pronuncia di grande rilevanza perché conferma la illegittimità
della procedura di stabilizzazione che non ha eliso l’abusivo utilizzo dei discontinui
(da non confondere con i vigili volontari) e che ha ignorato la irragionevolezza di una
tabella di idoneità fisica sconfessata nei fatti dalla operatività del ricorrente (che
iperteso era e iperteso resta senza che ciò gli abbia precluso la piena operatività
lavorativa).
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