Nelle gare per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria non sussiste irregolarità tributaria ove l’importo contestato non superi i limiti di cui all’art 48 bis D.P.R. 602/1973 per come modificato e integrato dall’art. 1, comma da 986 a 989, L. 27.12.2017 n. 205
In caso di gara mediante procedura aperta per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria la presunta irregolarità tributaria rilevata alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di affido non sussiste laddove l’importo contestato non superi i limiti di cui all’art 48 bis D.P.R. 602/1973 per come modificato e integrato dall’art. 1, comma da 986 a 989, L. 27.12.2017 n. 205 (cfr. anche Circolare n. 27/2018). Al riguardo, infatti, la circolare MEF – Ragioneria generale dello Stato del 21.03.2018 n. 13 (su G.U. del 10.04.2018 n. 83), mutando il precedente orientamento di cui alla circolare 22/RGS/2008, ha chiarito che l’importo va calcolato al netto dell’IVA e delle ulteriori maggiorazioni e ciò in ragione del cd. split payment di cui all’art. 17 ter D.P.R. n. 633/1972 introdotto dall’art. 1, comma 629, lett. b) L. n. 190/2014 in forza del quale, ai fini dell’individuazione della soglia dei cinquemila euro di cui all’articolo 48-bis, così come non dovrà essere considerata l’IVA, egualmente andrà espunto tutto quanto incidente sulla sorta capitale a titolo di maggiorazione dovendosi tenere conto esclusivamente di quanto effettivamente spettante in via diretta al proprio fornitore, cioè dell’importo netto; quindi, ove sussista la riconducibilità della debitoria al di sotto della soglia di cui all’art. 48-bis D.P.R. 602/1973, va da sé la insussistenza delle condizioni di cui all’art. 80, comma 4, D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e di elementi ostativi al perfezionamento della procedura di aggiudicazione.
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