Riconoscimento del diritto alla precedenza di una docente nella procedura di mobilità interprovinciale per assistere familiare disabile.

Il Tribunale di Livorno, con recente sentenza del 14.09.2022, aderendo alle tesi dello studio Salerno e discostandosi del più recente pronunciamento cassazionale del 2021, ha nuovamente ribadito il diritto di una docente a fruire della precedenza di cui all’art. 33 commi 5 e 7 legge 104/1992 nella procedura di mobilità interprovinciale, in quanto figlia e referente unica di soggetto disabile.

Il detto pronunciamento ha sostanzialmente rimarcato la eccentrica irragionevolezza delle norme pattizie contrattuali (già più volte censurate anche dal Giudice amministrativo) nella parte in cui riconoscono il beneficio nella sola mobilità provinciale e non in quella interprovinciale allineandosi anche ai pronunciamenti di più ampio respiro comunitario.

Il reso provvedimento, nel riconoscere in favore della docente il trasferimento originariamente negato dall’Amministrazione, garantisce, pertanto, il diritto del disabile a ricevere adeguate cure ed assistenza.